30.10.2018 – di EDOARDO SPIGHETTI

Quando il tentativo di adulterio può costituire motivo della crisi coniugale.

Commento all’ordinanza N. 9384 del 16 aprile 2018 della Sezione I Cassazione Civile

 E’ giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale, senza preavviso, per la scoperta della condotta del marito, consistita nella navigazione su siti internet dedicati alla ricerca di relazioni extraconiugali. Siffatta condotta costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione.

 

I coniugi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 c.c., secondo comma, assumono reciprocamente gli obblighi di assistenza morale e materiale nell’interesse della famiglia e, in particolare, gli obblighi di coabitazione e di fedeltà la cui violazione, se accertata nel corso della istruttoria nel giudizio di separazione, costituisce motivo di addebito della crisi coniugale a carico del coniuge inadempiente. L’obbligo della fedeltà coniugale, in particolare, non è limitato ad assicurare la fedeltà sessuale nell’ambito del rapporto affettivo dei coniugi ma si estende alla condivisione della comunione di vita spirituale e materiale che i coniugi sperimentano nelle sfera privata ed intima in modo continuativo e stabile nella comune residenza famigliare. La violazione degli obblighi coniugali, come detto, viene sanzionata dal tribunale con la pronuncia dell’addebito a carico del coniuge inadempiente con la conseguente perdita dell’aspettativa dell’assegno di mantenimento e dei diritti successori. Il danno derivante dalla violazione dell’obbligo di fedeltà, in particolare, non è rappresentato dal venire meno della fiducia nella stabilità del rapporto coniugale bensì dagli effetti negativi alla immagine ed alla dignità del coniuge tradito per il discredito sociale derivante dalla condotta fedifraga. L’infedeltà, infatti, assume rilevanza ai fini della pronuncia di addebito a carico del coniuge fedifrago quando è nota all’esterno della coppia e, quindi, è percepito nell’ambiente sociale dei coniugi tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Ciò posto, nella ipotesi di infedeltà effettiva e pubblica, in quanto conosciuta nell’ambiente sociale vissuto dai coniugi, può costituire la causa di perdita irreparabile di fiducia e consentire al coniuge tradito di sospendere immediatamente ogni dovere coniugale allontanandosi dalla casa coniugale in attesa della pronuncia della separazione giudiziale con addebito a carico del coniuge inadempiente. La condotta illecita in esame, secondo la giurisprudenza costante, compromette in modo irreparabile il rapporto di fiducia tra i coniugi e rende intollerabile la convivenza e, di conseguenza, giustifica il coniuge tradito di sospendere immediatamente i doveri coniugale allontanandosi dalla residenza famigliare senza necessità di un preavviso. La pronuncia di legittimità in commento, uniformandosi al giudice del tribunale, giustifica l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale per la scoperta della condotta del marito intento alla ricerca di relazioni extraconiugali su siti internet senza procedere ad alcuna valutazione circa la effettiva causa che ha giustificato l’abbandono della moglie dalla residenza coniugale e l’inter logico-giuridico tra la violazione dell’obbligo di fedeltà e l’obbligo di coabitazione. La difesa sostenuta dalle parti nel processo di primo grado, infatti, ha creato un giudicato interno sulla circostanza contestata al coniuge inadempiente (ricerca di relazioni extraconiugali su siti web) e, di conseguenza, la Suprema Corte non ha dovuto affrontare la valutazione della condotta complessiva tenuta dai coniugi rispetto ai reciproci doveri coniugali e l’inter logico-giuridico tra la violazione dell’obbligo di fedeltà e l’obbligo di coabitazione (se l’abbandono del tetto coniugale precede la infedeltà) ovvero se la infedeltà (seppure tentata) è successiva al momento in cui si è conclamata la crisi del rapporto di dedizione tra i coniugi. Diversamente non assume rilevanza l’infedeltà che si realizza in un rapporto coniugale che si trova già in uno stato di crisi irreversibile. La infedeltà quale concausa della rottura matrimoniale, infatti,  non è sufficiente per ottenere la pronuncia di addebito se non all’esito della valutazione effettiva e complessiva della condotta tenuta da ciascun coniuge rispetto alla genesi della crisi matrimoniale.

Avv. Edoardo Spighetti

edoardo.spighetti@gmail.com

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